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Info Monitoraggio Portici

Sistema di monitoraggio dei campi elettromagnetici

Riferimenti normativi

Testo integrale del decreto relativo ai campi elettromagnetici a bassa frequenza:

DPCM_8luglio2003_ELF_new.pdf

 

Testo integrale del decreto relativo ai campi elettromagnetici ad alta frequenza:

DPCM_8luglio2003_RF_new.pdf

 

Le misure in continuo sono effettuate rispettando le indicazioni della Norma CEI 211-7/A.

 

Concetti introduttivi

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse della popolazione per tutte le problematiche connesse agli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici (c.e.m.), comunemente detto “elettrosmog”, motivato dal comprensibile allarme per i potenziali rischi  derivanti alla salute delle persone esposte ai campi elettromagnetici e ancora più della crescente visibile diffusione delle sorgenti di  campi e.m.

Infatti il crescente numero di stazioni radiobase per telefonia mobile e di stazioni radiotelevisive (che rientrano nella categoria delle  sorgenti di radiazioni e.m. non ionizzanti ad alta frequenza, RF) e la massiccia presenza sul territorio di elettrodotti, cabine di trasformazione e altre apparecchiature elettriche (che sono invece sorgenti di radiazioni e.m. non ionizzanti a bassa frequenza, ELF), inducono una forte apprensione nella popolazione a causa degli eventuali effetti biologici e/o sanitari dovuti ai campi e.m. da essi  generati.  

In realtà, le attuali conoscenze scientifiche non consentono di dimostrare un chiaro nesso tra  esposizione a campi e.m. e l’insorgere di patologie. 

Pertanto dinanzi ad una problematica così complessa è necessario assumere una posizione che permetta di riconoscere tutti gli elementi di incertezza adottando una effettiva politica di precauzione basata sulla ricerca della massima cautela possibile come suggerito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che consiglia di intervenire comunque per garantire la salute dei cittadini  e la minimizzazione dell’impatto ambientale in attesa che la Scienza dimostri eventuali effetti sanitari derivanti dai campi e.m.  

Non è, altresì, pensabile dal punto di vista politico e amministrativo, che la problematica si possa risolvere eliminando gli impianti di  generazione, trasformazione e trasporto di energia elettrica o bloccando le installazioni di nuove antenne per telefonia mobile, spesso  erroneamente ritenute le maggiori responsabili dell’elettrosmog: l’approccio, infatti, risulterebbe contraddittorio se visto in una 

prospettiva di sviluppo che è e sarà sempre più caratterizzato dalle tecnologie emergenti, legate al GSM al GPRS e all’UMTS.

La soluzione attualmente proposta e auspicata da Enti di controllo sanitario e ambientale (ISPRA, ARPA regioni, Ministeri dell’Ambiente, Sanità e Telecomunicazioni, ecc.) è  rappresentata dal MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Essa permette di  conciliare le esigenze:

  • di informazione da parte dei cittadini;

  • di garanzie per la salute delle persone;

  • di migliori e a volte più economiche scelte progettuali e realizzative per tutti gli operatori di telefonia mobile, di servizi radiotelevisivi e di fornitura di energia elettrica;

  • di facilitazione del compito delle Istituzioni e degli Enti preposti al controllo ambientale nella assunzione di decisioni di tipo tecnico/amministrativo;

  • di attuazione dei regolamenti in materia di protezione e tutela ambientale;

  • di pianificazione delle reti urbane così da eliminare criticità nel rispetto dei vincoli paesaggistici, sanitari ed ambientali;

  • di superare la naturale (seppure non sempre giustificata) apprensione dei cittadini verso l'installazione di impianti di telefonia mobile (in particolare quelli di terza generazione UMTS).

    

Scenario

Il 14 febbraio del 2001 è stata definitivamente approvata dal Parlamento la “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che, in data 7 Marzo, con la pubblicazione sulla G.U., è divenuta legge dello Stato (legge 36/2001).

In attesa dei decreti di attuazione di tale legge quadro, la normativa vigente era ancora quella che regolamentava la materia negli anni precedenti ed in particolare il DPCM 23/4/92 e il DPCM 28/9/95 per le linee elettriche ed il DM Ambiente n.381 del 10/9/98 per gli impianti di radiotelecomunicazioni.

Risultava evidente come per le linee elettriche tale normativa fosse antiquata rispetto ai progressi delle conoscenze scientifiche, così come il DM n.381/99 risentiva ancora di alcune manchevolezze legislative.

Con la legge quadro si è cercato un nuovo approccio in termini di una migliore organizzazione delle installazioni in sede di pianificazione urbanistica, così da minimizzare i livelli di inquinamento elettromagnetico nell’ambiente. Pertanto agli articoli 3,4,5,8,11 sono state ribadite le esigenze di pianificazione delle nuove installazioni ed inoltre negli articoli 1,4,9,15  è stata evidenziata la necessità di piani di risanamento degli impianti fuori norma.

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 200 del 29 agosto 2003 sono stati pubblicati i decreti attuativi della legge 36/2001, relativi ai limiti per le sorgenti di campi elettromagnetici sia a radiofrequenza (RF detta anche ad alta frequenza) che a bassa frequenza (ELF).
Per le radiofrequenze (100KHz - 300 GHz), emissioni elettromagnetiche correlate a sorgenti quali stazioni radiobase o stazioni radiotelevisive, i limiti di esposizione per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici in zone con permanenza non superiore alle quattro ore giornaliere sono sinteticamente riportati nella tabella seguente:

Frequenza f (MHz)
Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)
Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)
Densità di potenza dell'onda piana equivalente S (W/m²)
0,1 < f < 3 Mhz
60
0,20
-
3 < f < 3000 MHz
20
0,05
1
3 GHz < f < 300 GHz
40
0,01
4


mentre i valori di attenzione per zone con permanenza superiore a quattro ore giornaliere sono:

Frequenza f (MHz)
Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)
Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)
Densità di potenza dell'onda piana equivalente S (W/m²)
0,1 MHz < f < 300 GHz
6
0,016
0,10 (3 MHz - 300 GHz)


Per quanto riguarda le basse frequenze il limite di esposizione è di 100 µT ed il valore di attenzione (in aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici ed i luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere) è di 10 µT. Per i nuovi impianti è invece fissato un obiettivo di qualità pari a 3 µT.
E' da notare che i valori soglia fissati dalla normativa italiana sono molto inferiori a quelli fissati a livello internazionale dall'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e fatte proprie da una direttiva europea (Direttiva 299 del Luglio 1999).

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