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Info Monitoraggio Santa Maria Capua Vetere

Monitoraggio della qualità dell'aria

(A cura del Prof. Sante Capasso e del Dott. Pasquale Iovino)

 

Riferimenti normativi

Testo integrale del DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60:

DM_60_2002.pdf

 

Concetti introduttivi

Il monitoraggio ambientale prevede il rilevamento della concentrazione dei principali inquinanti presenti nell'atmosfera della città, con particolare attenzione a composti nocivi per la salute e /o maleodoranti.

L'analisi di tali composti costituisce un problema quanto mai dibattuto. I metodi analitici sono basati sull'analisi strumentale di specifici composti contenuti nell'aria contaminata.

La campagna di rilevamento degli inquinanti nocivi per la salute e/o responsabili degli odori malsani sarà effettuata posizionando in alcuni punti della città un campionatore costituito da un cilindro che contiene un adsorbente che fissa l'inquinante senza bisogno di pompe. Dopo l'esposizione dei campionatori, per periodi variabili da poche ore a pochi giorni, i cilindri verranno sigillati e riportati in laboratorio per l'analisi.

Tale indagine ha lo scopo principale di conoscere la situazione attuale per poter valutare gli interventi da intraprendere in futuro per rispettare i limiti normativi. L'atmosfera, in modo particolare quella dei centri urbani, contiene un cocktail estremamente complesso di sostanze di origine antropica, alcune delle quali di sospetto o di accertato potere cancerogeno; tra queste ha certamente un posto di rilievo il benzene.

Composti analizzati:

  • BENZENE

  • TOLUENE

  • ETILBENZENE

  • O-XILENE

  • M-XILENE

  • P-XILENE

  • Altri Composti Organici nocivi per la salute umana eventualmente presenti nell'atmosfera in concentrazione tale da consentire la loro identificazione mediante gas cromatografia con rivelatore a spettrometria di massa

Scenario

Nella legislazione nazionale sulla qualità dell'aria sono stati introdotti vari decreti, uno dei più recenti è il Decreto Legislativo del 4 Agosto1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità aria ambiente". La direttiva ha come principio generale di "stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni; disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far si che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi" (Art. 1 ).


La direttiva fissa:

  • gli inquinanti sui quali intervenire;

  • i criteri per stabilire gli obiettivi di qualità dell'aria per gli inquinanti ed i requisiti di monitoraggio, stabilendo: Valore limite, Valore obiettivo, Soglia di allarme e Margine di tolleranza;

  • i criteri di valutazione della qualità dell'aria;

  • la valutazione preliminare per suddividere il territorio in zone sulla base di diversi regimi di qualità dell'aria;

  • la valutazione che serve ad avere informazioni su ogni singolo inquinante e di controllare il rispetto dei limiti;

  • i casi in cui devono essere predisposti i piani di intervento e quelli di mantenimento;

  • l'obbligo degli stati membri di predisporre un sistema di controllo e qualità al fine di assicurare la qualità dei dati raccolti;

  • i meccanismi per l'informazione del pubblico.

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2002 n. 60 recepisce le direttive 99/30/CE e 2000/69/CE, che stabiliscono gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, riportati negli Allegati dello stesso decreto.


Allo Stato spetta, se necessario, fissare valori più restrittivi di quelli comunitari e di valori limite per altri inquinanti e trasmettere alla comunità europea le informazioni circa i superamenti degli obiettivi di qualità ed i piani di intervento.
Esistono prescrizioni settoriali (ad esempio, nella disciplina sulla qualità dell'aria, sui rifiuti e nelle leggi sanitarie) da cui si possono desumere criteri atti a limitare le molestie olfattive; inoltre, alcune regioni hanno varato norme specifiche (ad esempio, sugli impianti di compostaggio) volte essenzialmente a limitare l'entità della sorgente.

Valori limite imposti dalla legge vigente

 

BENZENE - LIMITI UE dal 2010 (2000/69/CE) in vigore con margine di tolleranza (DM 60 2/4/2002):

 

-
-
2006
2007
2008
2009
2010
-
Valore limite per la protezione della salute
Media annua
9
8
7
6
5
            3
µg
/m


Per gli altri composti analizzati, attualmente non sono definite delle soglie limite.

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